Quando si riceve un verbale di violazione delle norme del Codice della Strada, l'interessato può decidere se conciliare attraverso il pagamento della multa o presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
La presentazione del ricorso va effettuata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della contravvenzione.
Il ricorso presso il prefetto (della località dove è stata commessa l'infrazione) è gratuita. La domanda di ricorso al prefetto va presentata a mano o via raccomandata a/r, al comando di Polizia Municipale della propria città o alla Prefettura.
Il ricorso presso il Giudice di Pace prevede il pagamento delle seguenti somme:
-43,00 € (per multe fino a 1100 euro);
-98,00 € + marca da bollo € 27,00 (per multe da 1100 euro a 5200 euro);
-237,00 € + marca da bollo € 27,00 (per multe oltre i 5200 euro);
Il ricorso può essere accolto o respinto.
Per i ricorsi presentati al Prefetto:
-in caso di accoglimento: il Prefetto emette un'ordinanza che sancisce la nullità del verbale di violazione del Codice della Strada.
-in caso di respingimento: la contravvenzione viene raddoppiata. Il cittadino può però rifiutarsi di pagare e presentare ricorso contro il parere del Prefetto ad un Giudice di Pace.
Per i ricorsi presentati al Giudice di Pace:
-in caso di accoglimento: Il verbale di violazione del Codice della Strada viene annullato. In base alle circostanze, il cittadino può richiedere un indennizzo da parte dell'ente pubblico che ha emesso il verbale per sopperire alle spese affrontate nel corso della procedura di ricorso.
-in caso di respingimento: il cittadino è costretto a pagare la contravvenzione più eventuali spese per la procedura di ricorso al Giudice di Pace.